COVID 19 - ORDINANZA P.G.R. TOSCANA N. 100 DEL 30.10.2020

02-11-2020   

Con Ordinanza P.G.R.T. n° 100 del 30.10.2020, e relativo Allegato 1, sono state approvate le Linee Guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il COMMERCIO AL DETTAGLIO.

Tali misure sono in vigore a partire dal 31 ottobre 2020 e sono valide, salvo modifiche, fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Per tutti gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa

- Ingresso consentito solo con mascherina che copre naso e bocca 

- Obbligo di igienizzazione della mani

- Obbligo della distanza interpersonale di un metro 

Vietato sostare più del tempo necessario per gli acquisti 

- Negli esercizi a prevalenza alimentare  l'accesso è consentito  a 1 sola persona per  nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti

- Obbligo di cartello all'ingresso con capienza massima consentita.  La capienza è calcolata secondo il criterio di 1 cliente per ogni 10 mq

- Obbligo di sistemi di contingentamento

- Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devonoessere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.

- sui banchi o alle casse obbligo di pannelli di separazione, in alternativa  il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvole e gel per igiene mani

Per le MEDIE-GRANDI Strutture di vendita e CENTRI COMMERCIALI 

- Obbligo di misurazione temperatura corporea all'ingresso 

- Obbligo di percorsi di ingresso e di uscita anche nel parcheggi 

- Obbligo di apposita segnaletica a terra per indicare la distanza interpersonale di almeno 1 metro nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o scale mobil

- Obbligo di  ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare nel centro commerciale. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare

- Obbligo di indicare la capienza massima di presenze anche per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori

- Obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro anche per le eventuali file diaccesso alle cabine di prova della merce

Divieto di consumo di alimenti e bevande nelle aree comuni dei centri commerciali al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione.

Obbligo di limitare o interdidire totalmente o parzialmente l’uso di eventuali panchine o sedute con segnaletica ben visibile per garantire il rispetto della distanza intepersonale

Obbligo di apposito personale di vigilanza all'interno dell'esercizio per garantire il rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti (mantenimento del distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina, divieto di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinatialle attività di somministrazione)

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020


Allegato Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020 (196,07 KB)
Allegato Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020-Allegato-1 (72,44 KB)

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