COVID-19 - D.P.C.M. 26 APRILE 2020: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Con successive modifiche apportate dal Decreto MISE 04 maggio 2020)

27-04-2020   

In allegato il testo del D.P.C.M. 26 aprile 2020

Le misure avranno valenza dal 4 maggio al 17 maggio

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 04 maggio 2020 (in allegato) sono state apportate alcune modifiche al DPCM, come meglio specificato sotto per ogni tipologia di attività 

 

ATTIVITA' COMMERCIALI:

- sono consentite le attività di commercio al dettaglio indicate nell'Allegato 1 del DPCM, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole attività predette.

 Deve essere in ogni caso garantito:

  • la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato (per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori).
  • deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni

E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 5, compresa la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura, la garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambo d'aria, l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, che devono essere sempre disponibli accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi, uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande, accessi regolamentati e scaglionati.

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristornati, gelaterie, pasticcerie). Resta comunque consentita:

  • la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per l'attività di confezionamento che per il trasporto (con adeguamento del proprio piano di autocontrollo), e delle norme assicurative. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  • la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

N.B.: Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 04 maggio 2020 ha modificato l'elenco di cui all'Allegato 1 con l'inserimento delle seguenti voci:

- Commercio al dettaglio di natanti e accessori

- Commercio al dettaglio di biciclette e accessori

 

SERVIZI:

- sono sospese le attvità inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione di quelle individuate nell'Allegato 2 

- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonechè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

N.B.: Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 04 maggio 2020 ha modificato l'elenco di cui all'Allegato 2 con l'inserimento delle seguenti voci:

- Servizi di tolettatura degli animali da compagnia

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE:

- sono consentite le attività produttive indicate nell'Allegato 3 

N.B.: Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 04 maggio 2020 ha modificato l'elenco di cui all'Allegato 3 con l'inserimento dei seguenti codici ATECO:

- 77.12: Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

- 77.3:   Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

- 90.03.02:  Attività di conservazione e restauro di opere d'arte


Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite:

- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla lege 12.06.1990 n. 146 (ad eccezione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonchè per i servizi che riguardano l'istruzione). 

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari; e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali  (Allegato 6)

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto (qui il link del sito della Prefettura di Pisa dove scaricare il modello), l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione. E' consenita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 04 maggio 2020, possono svolgere tutte le atività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alle Risposte a domande frequenti (FAQ) fornite dal Governo sul proprio sito

Allegato DPCM_e_allegato_del_26_aprile_2020 (5,83 MB)
Allegato Allegato 1_Commercio al dettaglio (94,44 KB)
Allegato Allegato 5_Misure per Esercizi commerciali (56,00 KB)
Allegato Allegato 2_Servizi per la persona (25,40 KB)
Allegato Allegato 3_Attività Produttive ( bytes)
Allegato Allegato 6_Protocollo condiviso misure (985,64 KB)
Allegato DM MISE-modifica-elenchi-DPCM-26-04-2020 (1,24 MB)

Tags: -