COVID-19 - D.P.C.M. 10 APRILE 2020: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

11-04-2020   

Di seguito le principali disposizioni previste, a far data dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, per le attività produttive dal D.P.C.M. 10 aprile 2020


ATTIVITA' COMMERCIALI:

- sono consentite solo le attività commerciali indicate nell'Allegato 1 del DPCM, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole attività predette.

 Deve essere in ogni caso garantito:

  • la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato (per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori).
  • deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni

E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 5, compresa la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura, l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, che devono essere sempre disponibli accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi, uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristornati, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per l'attività di confezionamento che per il trasporto (con adeguamento del proprio piano di autocontrollo), e delle norme assicurative. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

SERVIZI

- sono sospese le attvità inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione di quelle individuate nell'Allegato 2 

- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonechè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE:

- sono consentite le attività produttive indicate nell'Allegato 3 

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono altresì consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva (qui il link del sito della Prefettura di Pisa dove scaricare il modello di cui all'art. 2 comma 3-6-7), le seguenti attività:

- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonchè delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Fino all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività da parte del Prefetto, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione stessa.

- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. ino all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività da parte del Prefetto, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione stessa.

Sono comunque consentite:

- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla lege 12.06.1990 n. 146 (ad eccezione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonchè per i servizi che riguardano l'istruzione). 

- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari; e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali  (in allegato)

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto (qui il link del sito della Prefettura di Pisa dove scaricare il modello di cui all'art. 2 comma 12), l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione. E' consenita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alle Risposte a domande frequenti (FAQ) fornite dal Governo sul proprio sito

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ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE TOSCANA N° 33 DEL 13 APRILE 2020  - L'Ordinanza è stata abrogata dall'Ordinanza n° 38 del 18 Aprile 2020 (vedi news relativa)

A seguito della riapertura di alcuni esercizi commerciali prevista dal DPCM 10 aprile 2020, il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha emesso l'Ordinanza n° 33 del 13 aprile 2020 (in allegato) con la quale sono state previste ulteriori misure igienico sanitare da adottare prima della riapertura.

In particolare, si richiamano le seguenti misure:

- obbligo, prima della riapertura dell'attività, di effettuare sanificazione straordinaria dei locali. compresi gli impianti di areazione laddove presenti (tali attività dovranno essere dimostrate con documentazione o autocertificazione)

- divieto di recarsi sul posto di lavoro e obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali

- obbligo di frequente e  minuziosa pulizia delle mani e di indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative (il datore dovrà fornire ai dipendenti i dispositivi adeguati)

- obbligo di rispettare una distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri tra i lavoratori

- obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri: l'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita

- posizionare, per quanto possible, pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza

- accesso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato quanti monouso: a tale scopo all'ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso

- obbligo di fornire ai clienti informazioni sulle misure di cui sopra

- obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.

La riapertura è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure

Allegato D.P.C.M. 12 aprile 2020 (1,92 MB)
Allegato Allegato 1 (58,33 KB)
Allegato Allegato 2 (18,39 KB)
Allegato Allegato 3 (257,97 KB)
Allegato Allegato 4 (34,56 KB)
Allegato Allegato 5 (40,72 KB)
Allegato protocollo_del_14_marzo_2020.pdf (192,85 KB)
Allegato Ordinanza_del_Presidente_n.33_del_13-04-2020 (75,38 KB)

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