REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

06-02-2020   

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020 - TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

 

Voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)

La Legge 27 dicembre 2001, n.459, sancisce che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali votano nella circoscrizione estero, di cui all'art. 48 della Costituzione, per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto.  

Collegandosi alla pagina del portale del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/voto-italiani-allestero è possibile prendere visione di tutte le informazioni utili per l’esercizio del voto.

Votare in Italia

E' possibile scegliere di votare in Italia per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il diritto di voto in Italia si esprime nel proprio comune, comunicando l'opzione di scelta al Consolato entro le scadenze di legge. Per il referendum del 29 marzo 2020 la scadenza è l'8 febbraio, può essere utilizzato il modello allegato.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione da parte dell'ufficio consolare nel termine prescritto. 

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.

Spese di viaggio per votare in Italia

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.

Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

 

Revoca della scelta di votare in Italia

La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Allegato Modelllo_opzione_2020
Allegato Circolare 2020