COVID 19 - D.P.C.M. 03.11.2020

04-11-2020   

In allegato il testo del D.P.C.M. 03.11.2020 ed i suoi allegati, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, in vigore dal 06 novembre e fino al 03 dicembre 2020, in sostituzione del DPCM 24.10.2020. 

ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI DI RISTORAZIONE

E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonchè in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

 

Attività commerciali

- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni

- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

 

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

- consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

 

ALTRE ATTIVITA'

- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

 Sono sospese le attività di Sale Giochi, Sale Scommesse, Sale Bingo e Casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio all'interno di Bar o Tabaccherie)

- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso

- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica

- Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi


MISURE DI CARATTERE GENERALE

- Obbligo  di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto

- È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi

Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

In allegato anche scheda esplicativa sulle disposizioni del DPCM in base alla suddivisione del territorio nazionale in tre aree (Gialla, Arancione e Rossa) come da Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020.

Il Governo ha predisposto delle Domande Frequenti (FAQ) sulle disposizioni del Decreto

Allegato Dpcm_3_novembre_2020 (3,65 MB)
Allegato Dpcm_20201103_allegati (11,16 MB)
Allegato Covid sintesi governo (106,97 KB)
Allegato Ordinanza Ministero salute0410 (139,78 KB)

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