COVID 19 - D.P.C.M. 24.10.2020

26-10-2020   

In allegato il testo del D.P.C.M. 24.10.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e degli allegati, in vigore dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020

 

Il DPCM sostituisce le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, come modificate ed integrate da quelle contenute nel DPCM 18 ottobre 2020. 

Tra le maggiori novità del decreto:

Attività Commerciali e Servizi di ristorazione

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

- consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

- E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonchè in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

Altre attività

- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

La sospensione dei centri culturali, sociali e ricreativi (compresi i Circoli) determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali.

sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

- le Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica

- Sono sospese le Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 

- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

- Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


Allegato DPCM_20201024 (1,58 MB)
Allegato DPCM_20201024_allegati (3,75 MB)

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