COVID-19 - ORDINANZA REGIONALE N° 50 CON MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

04-05-2020   

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 50 del 03 Maggio 2020 ha disposto nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comprese misure in ambito di attività produttive. Tale ordinanza revoca l'Ordinanza n° 41/2020.

Principalmente, l'ordinanza dipone quanto di seguito:

- è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda:

  • che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica,
  • deve essere garantito che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati  nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce,
  • divieto di ogni forma di consumo sul posto;

 

- è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

- è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;

- è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96,comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestorenelle fasce orarie di garanzia;

- è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

Allegato Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020 (91,27 KB)

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