REGOLAMENTI DELLE ENTRATE

Il REGOLAMENTO DELLE ENTRATE disciplina le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa

CHIANNI

LAJATICO

PECCIOLI

TERRICCIOLA

 

Rateizzazione dei pagamenti (estratto dal regolamento delle entrate)

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza al Servizio Entrate/Tributi con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute.

2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di 48 rate, tenendo conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

3. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 rate mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;

g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;

h) oltre euro 20.000,01 fino 48 rate mensili.

4. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

5. Qualora sia richiesto un numero di rate superiori a 48 e fino ad un massimo di 72, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, rilasciata da soggetto iscritto negli elenchi degli istituti bancari/assicurativi/intermediari finanziari, autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. La Fidejussione deve coprire l’importo totale del debito comprensivo degli interessi e avere scadenza 1 anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La polizza o il garante dovranno risultare escutibili “a prima chiamata”. Il debitore si impegna a presentare all’ufficio la copia dei premi assicurativi pagati alle scadenze indicate nella polizza fideiussoria.

6. Per gli avvisi di accertamento che prevedono la riduzione dell’importo delle sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

8. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.

9. Qualora intervenga la decadenza della rateizzazione, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione, con il recupero della sanzione intera nel caso di rateizzazioni disciplinate dal comma 6 del presente articolo.

10. Il Funzionario Responsabile ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall’istanze di rateizzazione, di concedere la dilazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rientro del debito.

 

istanza di rateazione

Tags: -