CORONAVIRUS COVID-19: D.P.C.M. 11 MARZO 2020

12-03-2020   

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state sospese fino al 25 marzo 2020 le seguenti attività:

- attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle di prima necessità individuate nell'Allegato 1 (vedi sotto) 

- attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie). E' consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

- attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste)

Sono invece consentite le seguenti attività:

- commercio di vendita di generi alimentari esercitato presso Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

- mercati di soli generi alimentari 

- farmacie e parafarmacie

- edicole e tabacchi

- vendita di carburante

- commercio di articoli di profumeria, per l'igiene personale, saponi e detersivi

- commercio di computer e apparecchiature informatiche, attrezzature e apparecchiature per le telecomunicazioni, elettrodomestici 

- commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli per l'illuminazione

- attività di lavanderia.

- servizi bancari, finanziari e assicurativi

- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

- attività produttive, con la raccomandazione di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni

Per l'elenco completo si rimanda al testo del D.P.C.M. e ed agli Allegati 1 e 2 

per le suddette attività deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.


Di seguito il testo del D.P.C.M. con gli Allegati 1 e 2 

Allegato DPCM_20200311 (320,08 KB)

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